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Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

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Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 9

Competenza

 

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

 

 

 

 

 

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono salve le convenzioni internazionali.

 

Art. 9

Competenza

 

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.

Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7. (1)

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(1) Articolo così modificato dall’art. 7 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

 

 

 


Dichiarazione di fallimento – Competenza per territorio – Luogo di effettivo svolgimento dell’attività – Società in liquidazione – Sede della liquidazione.

Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si deve avere riguardo alla sede effettiva della società, intendendosi per tale quella di effettivo svolgimento dell’attività di impresa. In mancanza di prova contraria, il luogo di effettivo svolgimento dell’attività corrisponde con la sede legale e, qualora la società sia in liquidazione, per radicare la competenza in luogo diverso da quello della sede legale è necessario dimostrare che l’esercizio dell’attività, anche di natura liquidatoria, si svolge altrove.  Tribunale Mondovì 06 marzo 2008 .

 

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