|
LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
|
||||||||
|
Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
||||||
|
|
Inventario su altri beni (1)
In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell’inventario. Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell’articolo 88. _____________________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 74 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||