|
LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
|
||||||||
|
Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
||||||
Art. 87Rimozione dei sigilli e inventario Il curatore deve chiedere nel più breve termine possibile al
giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali
operazioni procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura
civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se
esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che
ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori. Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per
l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o,
se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che
esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle
pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da
tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella
cancelleria del tribunale.
|
Inventario (1)
Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 73 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||