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Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 6 <

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Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 7

Stato d'insolvenza risultante in sede penale

  

Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Art. 7

Iniziativa del pubblico ministero (1)

 

 

Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6:

1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;

2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 5 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

 

 

 
   Giurisprudenza                      


Dichiarazione di fallimento – Iniziativa del Pubblico Ministero – Segnalazione del tribunale fallimentare a seguito di desistenza del creditore istante – Nullità – Sussistenza.

E’ affetta da nullità assoluta la sentenza dichiarativa di fallimento emessa su istanza del Pubblico Ministero cui la segnalazione di insolvenza sia stata effettuata dal tribunale fallimentare che sia venuto a trovarsi nell’impossibilità di procedere in ragione della desistenza dell’unico creditore istante. Appello Milano 29 novembre 2007 .

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