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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Decadenza dall'azione
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. _____________________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 55 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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Non è configurabile alcuna incompatibilità tra il rito in camera di consiglio e i principi a tutela del contraddittorio e dei diritti della difesa delle parti poiché da un lato rientra nelle legittime facoltà del legislatore stabilire che la tutela giurisdizionale venga realizzata per alcuni diritti mediante il ricorso al rito semplificato della camera di consiglio piuttosto che a quello ordinario a cognizione piena e dall’altro la celerità del rito non pregiudica il diritto di difesa delle parti comunque garantito anche nell’ambito della camera di consiglio. Il termine di decadenza di cui all’art. 69 bis della legge fallimentare trova applicazione solo alle azioni revocatorie promosse nell’ambito di procedure di fallimento regolate dalla normativa introdotta dal d. lgs. n. 5/2006. Alle azioni revocatorie promosse successivamente alla entrata in vigore della riforma della legge fallimentare si applica il rito camerale previsto dal nuovo articolo 24 l.f. e ciò anche nell’ipotesi in cui le azioni siano relative a procedure di fallimento dichiarate sulla base di ricorsi presentati in data anteriore al 16 luglio 2006.
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