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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
67
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Sono revocati, salvo
che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei
due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti
nei due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le
anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non
scaduti; 4) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie
costituiti
entro l'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi
ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti
entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto
di emissione,
agli istituti autorizzati a compiere
operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli
istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.
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Art.
67
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie(1)
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all’azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. _____________________________ (1) Articolo così modificato dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
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Art. 67Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all’azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; (1) d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; (2) e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. _____________________________ (1) Lettera sostituita dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. (2) Lettera modificata dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 67 |
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La scelta del professionista - iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all’art. 28 lett. a) e b) legge fall.- che deve attestare il piano di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. non è di competenza del Presidente del Tribunale ma dell’imprenditore che elabora il piano. (Fattispecie successiva all’entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007). (fb)
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto o della “causa petendi” (ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, nn. 3 e 4, e 164, comma quarto, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la domanda con cui la curatela ha indicato il numero di conto corrente su cui erano affluiti i versamenti e l’agenzia presso cui era stato intrattenuto il rapporto, precisando di voler chiedere la dichiarazione di inefficacia di tutte le rimesse effettuate nell’anno anteriore al fallimento ed evidenziando le stesse nell’estratto conto prodotto dallo stesso attore.
Non è indeterminata la domanda di revocatoria che, quale causa petendi della postulata inefficacia degli atti individuati, prospetti alternativamente o cumulativamente più ipotesi tra quelle elencate nell’art. 67 legge fall., posto che è indiscusso in giurisprudenza il principio secondo cui nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza con ciò venir meno all’onere della domanda e al dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni. Non incorre quindi nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum.
Anche dopo le modifiche apportate dal d. lgs. 35/2005, le rimesse in conto corrente bancario oggetto di azione revocatoria devono avere natura solutoria, nel senso che devono essere intervenute su conto scoperto o non assistito da contratto di apertura di credito.
Nel caso in cui siano stipulati prima un contratto preliminare di compravendita, poi il contratto definitivo, l'accertamento degli elementi e dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare, anche in riferimento alla conoscenza dell'insolvenza, secondo l'orientamento di questa Corte al quale va data continuità, deve essere compiuto con riguardo al secondo, quale negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento definitivo del diritto di proprietà, non anche al contratto preliminare di vendita (Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 del 1994; n. 500 del 1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981). Infatti, è con il contratto definitivo che il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia della massa dei creditori, integrando così la fattispecie normativa in esame.
Nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, II comma, legge fall., poichè ogni rimessa effettuata su conto scoperto si presume abbia natura di pagamento revocabile, al fine di sottrarre le cd. partite bilanciate alla revocatoria sarà necessario dimostrare - al di là della mera prossimità cronologica o della corrispondenza contabile dalle operazioni di segno opposto - il diverso accordo intervenuto fra cliente e banca in forza del quale il versamento è stato effettuato per uno scopo diverso da quello di diminuire il credito della banca. La prova di tale pattuizione è a carico del convenuto istituto di credito e il relativo accertamento implica la esistenza di una documentazione opponibile alla curatela, non essendo possibile desumere che il versamento su di un conto scoperto sia destinato a costituire provvista disponibile solo sulla scorta del successivo operare della banca e cioè dall'avere questa consentito prelievi o eseguito pagamenti per importi pressochè coincidenti con quelli dei versamenti.
Se l'erogazione di un mutuo fondiario ipotecario è posta in essere allo scopo indiretto di trasformare il credito chirografario preesistente della banca in credito privilegiato, ai fini del mancato consolidamento dell’ipoteca fondiaria è sufficiente che si azioni il meccanismo revocatorio ex art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. e non è necessario che si giunga alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo.
Il richiamo contenuto nell’art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. alla “ragionevolezza attestata ai sensi dell’art. 2501 bis, quarto comma del codice civile” si riferisce alla scelta degli esperti che devono attestare il piano ed al tipo di ragionevolezza del medesimo ma non alla competenza per la loro nomina. Ne consegue che la scelta del soggetto che attesta il piano non è di competenza del Presidente del Tribunale ma è effettuata dall’imprenditore che lo elabora. (Fattispecie antecedente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007). (fb)
L’ipoteca iscritta dal Concessionario per la riscossione dei tributi sulla base della norma che facoltizza l’iscrizione con il solo ruolo esecutivo ha, in materia di revocatoria, la stessa disciplina prevista per gli atti costitutivi di ipoteca sulla base di un titolo giudiziale.
Risponde ad un criterio di ragionevolezza ed alla necessità di prevedere uguale trattamento per tutti i creditori della stessa impresa fallita la scelta del legislatore di applicare le nuove disposizioni alle azioni revocatorie originate da procedure iniziate solo dopo l’entrata in vigore del d.l. 14 marzo 2005, n. 35.
Anche nella definizione del contesto processuale delle azioni lato sensu recuperatorie al legislatore non è estranea una considerazione di rilevo, non solo di mero fatto, della nozione assunta dal gruppo. Il che non si tramuta in compartecipazione cognitiva automatica di ogni vicenda del gruppo a livello di analisi del singolo rapporto commerciale e pur tuttavia sembra potersi affermare che la natura giuridica dell’interesse di gruppo perseguito dalla singola impresa-società che ne faccia parte qualifica in modo originale il suo statuto economico-organizzativo, al punto da orientare i criteri con cui esaminare le relazioni dei suoi specifici partners.Non è, quindi, possibile predicare una indistinta indifferenza o neutralità giuridica alle vicende del gruppo da parte di coloro che hanno instaurato relazioni d’impresa con una società dell’aggregato, dovendosi graduare la valutazione di diligenza nel seguire la criticità di quei rapporti alla luce di massime di esperienza connesse alla diversità soggettiva ed alla maggiore o minore strutturalità di tali relazioni. Non è qualificabile come aiuto di stato l’esercizio di azione revocatoria nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria qualora l’azione venga esercitata nella fase liquidatoria, una volta esaurito il periodo di continuazione dell’attività, al fine di realizzare la par condicio creditorum e ciò pur essendo incompatibile la legge 95/79 con l’assetto normativo vigente in ambito comunitario, atteso che la nozione di aiuto di stato individua un atto in base a cui, senza la necessità di ulteriori misure di attuazione, siano adottabili singole misure di aiuto a favore di imprese, laddove, nel caso di specie, non vi è prova che posteriormente al decreto di apertura della procedura via siano stati altri aiuti di stato né che tale decreto abbia implicato ex se un’alterazione della concorrenza.
E’ revocabile ex art. 67, II comma L.F. l’atto con il quale la capogruppo di un’associazione temporanea di imprese – in adempimento ad accordo qualificabile come mandato - paghi alle altre associate la quota loro spettante dei corrispettivi versati dal committente.
Anche nel regime previgente la novella fallimentare, il curatore, in sede di verifica dei crediti, poteva eccepire la revocabilità della garanzia anche nel caso in cui fosse decorso il termine di prescrizione per la proposizione in via autonoma dell’azione revocatoria. Non essendovi limiti temporali alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, sarebbe infatti incoerente ed antieconomico ritenere che il curatore sia gravato in ogni caso dell’onere di proporre tempestivamente tutte le azioni idonee a far valere l’inefficacia di prelazioni riferibili a crediti che potrebbero anche non formare mai oggetto di domanda di ammissione al passivo.
L’accollo c.d. non allo scoperto rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetti a revocatoria fallimentare; quando l’accollante è obbligato verso il debitore il suo pagamento vale infatti ad estinguere entrambi i debiti, estinzione che si verifica automaticamente con l’unico pagamento eseguito dal terzo accollante al creditore del suo creditore.
In base all’art. 58, 5° comma del d. lgs. n. 385/1993 (T.U.L.B.), il cessionario dell’azienda bancaria, decorsi tre mesi dalla cessione, risponde in via esclusiva dei debiti relativi all’azienda ceduta, ivi compreso quello derivante dall’azione revocatoria. L’ampio tenore di tale norma consente di affermare che ai fini della responsabilità del cessionario non è necessario che il debito risulti iscritto nei libri contabili e, con specifico riferimento all’azione revocatoria, posto che non si tratta di un debito che necessiti di iscrizione, rileva unicamente il fatto che la relativa passività sia collegata ad un rapporto facente capo alla cedente e sia già maturata in capo ad essa. L’attribuzione al soggetto che eroga un mutuo ipotecario della facoltà di soddisfare il proprio preesistente credito di natura chirografaria, conferisce all’intera operazione, costituita da negozi collegati, carattere anormale, con conseguente revocabilità ai sensi dell’art. 67, I comma L.F. degli atti di estinzione del debito.
E’ revocabile ex art. 67, primo comma n. 4 l. fall. ante riforma, l’ipoteca “legale” iscritta ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 46/99 dal Concessionario per la riscossione dei tributi per la parte in cui l’iscrizione è relativa a crediti di natura non tributaria bensì a rapporti di diritto privato, ivi compresi i crediti degli enti previdenziali per gli omessi versamenti dei contributi obbligatori.
L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli art. 67 e 69 l. fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale conclusione si impone a fortiori allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti. (Nella specie, con l'accordo impugnato, il coniuge poi fallito - assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata - a modifica di tali condizioni, aveva costituito a favore dell'altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla predetta casa coniugale, ottenendo in cambio l'esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del coniuge beneficiario).
Non può riconoscersi alla legge 80/05 natura di legge di interpretazione autentica in relazione al disposto di cui all’art. 67 l.f. sia perché il legislatore non l’ha qualificata in tal modo sia in considerazione della diversità di disciplina fra le due norme, circostanza questa che appare particolarmente evidente in tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente.
La sentenza che dichiari la revocatoria è suscettibile di essere posta in esecuzione relativamente ai capi di condanna in essa contenuti e ciò indipendentemente dalla natura costitutiva del capo avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia degli atti revocati.
Se l’atto di cessione o di conferimento di azienda bancaria fa riferimento a tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla cedente, nella cessione devono intendersi compresi, pur se non specificamente menzionati, le soggezioni e gli oneri connessi con i rapporti giuridici precedenti, fra i quali, dunque, anche le eventuali azioni revocatorie.
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