indice

Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 5 <

Indice

> art. 7

 

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 6

Iniziativa per la dichiarazione di
 fallimento

 

 Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio.

 

Art. 6

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1).

 

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

  

 

 


Fallimento – Ricorso per dichiarazione di fallimento – Assistenza di un difensore – Necessità.

Il procedimento per dichiarazione di fallimento, in seguito alla riforma della procedura fallimentare – caratterizzata dai principi di pieno contraddittorio tra le parti e di terzietà del giudice nel rispetto dell’art. 111 Cost. – non consente la costituzione personale della parte ricorrente. Il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato senza l’assistenza di un difensore deve quindi essere dichiarato inammissibile. Tribunale Roma 18 giugno 2008 .

 

 

 

  indice

Sezione III - Massimario di diritto fallimentare