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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 6Iniziativa per la dichiarazione di Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di
uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio.
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Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1).
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006. |
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