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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
39
Compenso del curatore Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il
fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore
con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice
delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del
rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del
tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati
motivi.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può
essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i
pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la
ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale,
se vi è luogo.
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Art.
39
Compenso del curatore
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. (1) La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. (2) Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale. (3) _____________________________ (1) (3) Comma modificato dall’art. 37 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006. (2) Comma introdotto dall’art. 37 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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Il compenso del commissario liquidatore nominato nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere liquidato in relazione al risultato utile della liquidazione, per cui lo stesso è commisurato ad una percentuale sull'attivo realizzato. Pertanto, come per il curatore, così anche per il liquidatore, nel caso in cui l'attività svolta non abbia portato risultati utili, il compenso va determinato nel minimo di legge previsto dagli art. 1 e 2 del d.m. 8 luglio 1992, n. 570. (fb)
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non include, tra le spese anticipate dall’Erario, in caso di revoca del fallimento, le spese e gli onorari del Curatore.
E'costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, l'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui non prevede che «le spese ed onorari» sostenute dal curatore siano da considerarsi quali spese anticipate dall'Erario al curatore medesimo.
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