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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE (*con massime
di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 | ||||||
Art. 37
Revoca
del curatore Il
tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su
richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il
tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il
pubblico ministero.
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Art. 37
Revoca
del curatore Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. (1) Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto. (2) _____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 34 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006. (2) Comma introdotto dall’art. 34 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006. |
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