|
LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
|
||||||||
|
Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
||||||
Art.
3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione
controllata Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
Le imprese esercenti il credito non sono soggette
all'amministrazione controllata prevista da questa legge.
|
Art.
3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [...]. (1)
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [...] (2), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.
(abrogato il secondo comma) (3)
_____________________________ (1) (2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (3) Comma abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
|
|
||||||
|
|
||||||||