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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 29Accettazione del curatore Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla
partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera
di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
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Art.
29
Accettazione del curatore Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. (1) Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore. _____________________________ (1) Comma così modificato dall’art. 7 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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