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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 24Competenza del tribunale fallimentare Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a
conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e
anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali
immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
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Competenza del tribunale fallimentare
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 21 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006. |
Art. 24 Competenza del tribunale fallimentare
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
(abrogato il secondo comma) (1)
_____________________________ (1) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 24 |
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Posto che, ove siano state proposte nei confronti di un convenuto straniero non residente una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale, è estranea alla giurisdizione del giudice italiano la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 64 l.f. proposta in via subordinata dal curatore di un fallimento italiano nei confronti di un convenuto straniero non residente qualora la domanda principale (nel caso di specie di nullità contrattuale o quella intesa a far valere la garanzia per vizi) possa essere esercitata dal contraente anche prima ed indipendentemente dal sopravvenuto fallimento. (fb)
Non è configurabile alcuna incompatibilità tra il rito in camera di consiglio e i principi a tutela del contraddittorio e dei diritti della difesa delle parti poiché da un lato rientra nelle legittime facoltà del legislatore stabilire che la tutela giurisdizionale venga realizzata per alcuni diritti mediante il ricorso al rito semplificato della camera di consiglio piuttosto che a quello ordinario a cognizione piena e dall’altro la celerità del rito non pregiudica il diritto di difesa delle parti comunque garantito anche nell’ambito della camera di consiglio. Il termine di decadenza di cui all’art. 69 bis della legge fallimentare trova applicazione solo alle azioni revocatorie promosse nell’ambito di procedure di fallimento regolate dalla normativa introdotta dal d. lgs. n. 5/2006. Alle azioni revocatorie promosse successivamente alla entrata in vigore della riforma della legge fallimentare si applica il rito camerale previsto dal nuovo articolo 24 l.f. e ciò anche nell’ipotesi in cui le azioni siano relative a procedure di fallimento dichiarate sulla base di ricorsi presentati in data anteriore al 16 luglio 2006.
Nella controversia tra debitore ceduto e cessionario, qualora il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire chi sia, tra cedente e cessionario, il titolare del credito, se il cedente è dichiarato fallito ed il curatore contesta l’opponibilità al fallimento della cessione ovvero la revocabilità della stessa, la controversia rientra nella vis attractiva del tribunale fallimentare funzionalmente competente ai sensi dell’art. 24 l.f.. In tale ipotesi, la devoluzione al tribunale fallimentare è determinata anche dalla semplice proposizione dell’eccezione di opponibilità, non essendo necessaria a tal fine una specifica domanda e ove la domanda di pagamento sia proposta con decreto monitorio, la statuizione sull’incompetenza avrà come conseguenza la revoca del decreto.
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