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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Capo II -
Degli
organi preposti al fallimento
Sezione I - Del tribunale fallimentare
Art. 23Poteri del tribunale fallimentare Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera
procedura fallimentare;
provvede sulle controversie relative
alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato
(1). Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo
articolo sono pronunciati con decreto
non soggetto a
gravame. ______________________________ (1) C. cost. 24 giugno 1986, n. 156, ha dich. l'illeg. cost. del comma, in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, ove assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata.
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Capo II -
Degli
organi preposti al fallimento
Sezione I -
Del tribunale fallimentare
Poteri del tribunale fallimentare (1)
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 20 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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Competente a disporre la conversione della procedura fallimentare in amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/2003, convertito con modifiche dalla l. n. 39/04, è il tribunale che ha dichiarato il fallimento della società già dichiarata fallita. Sussiste l’opportunità della gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo in considerazione dei collegamenti di natura economica, strategica e produttiva esistenti tra le singole imprese del gruppo e la società già dichiarata fallita che di esso fa parte atteso che tale modalità può favorire una dismissione delle attività nella loro organica composizione operativa e più proficuamente tutela l’interesse di ordine pubblico economico costituito dalla salvaguardia dei livelli occupazionali. Attesa la rilevanza dei due principi della unitarietà della gestione della amministrazione straordinaria e dell’investimento del tribunale fallimentare per tutto quanto concerne la definizione della procedura di fallimento, una ponderazione degli stessi impone che il tribunale che ha dichiarato il fallimento sia competente per tutto quanto concerne la definizione della procedura (rendicontazione del curatore, liquidazione del compenso e delle spese di procedura ecc.), mentre le attività successive alla conversione e pertinenti alla gestione della amministrazione straordinaria a cui afferisce l’impresa originariamente dichiarata fallita devono ritenersi spettanti al tribunale impegnato nella procedura madre. Spetta al ministero competente la nomina degli organi amministrativi (commissario e comitato di sorveglianza) della società il cui fallimento viene convertito in amministrazione straordinaria.
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