Nuova legge fallimentare

Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 218 <

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Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

 

Art. 219

Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

 

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravitą, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metą.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso pił fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuitą, le pene sono ridotte fino al terzo.

 

 

 

 

 

 

 

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