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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
219
Circostanze aggravanti e circostanza attenuante Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218
hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravitą, le pene da essi
stabilite sono aumentate fino alla metą. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso pił fatti tra quelli previsti in
ciascuno degli articoli indicati; 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare
un'impresa commerciale. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato
un danno patrimoniale di speciale tenuitą, le pene sono ridotte fino al
terzo.
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