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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 21
Revoca della dichiarazione di fallimento
Se la sentenza
dichiarativa di fallimento č revocata restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono
liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del
giudice delegato. (1) _______________________________
(1) C. cost. 6 marzo 1975, n. 46, ha dich. l'illeg. cost. del
comma, ove nel caso di sent. di revoca della dichiarazione di fallimento,
pone le spese della procedura e il compenso al curatore a carico di chi
l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse
dato causa col suo comportamento.
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Art.
21
Revoca della dichiarazione di fallimento (1)
_____________________________ (1) Articolo abrogato dall’art. 18 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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