Nuova legge fallimentare

Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

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Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 21

Revoca della dichiarazione di fallimento

 

Se la sentenza dichiarativa di fallimento č revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato. (1)

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(1) C. cost. 6 marzo 1975, n. 46, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove nel caso di sent. di revoca della dichiarazione di fallimento, pone le spese della procedura e il compenso al curatore a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo comportamento.

 

 

Art. 21

Revoca della dichiarazione di fallimento (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(1) Articolo abrogato dall’art. 18 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

 

 

 

 

 

 

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