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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 19Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore,
al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è
opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma
dell'art. 17. La sentenza che
rigetta l'opposizione è notificata all'opponente. In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni
dalla notificazione della sentenza. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e
secondo comma.
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Sospensione della liquidazione dell’attivo (1)
Proposto l’appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo. Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello. L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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Art. 19 Sospensione della liquidazione dell’attivo
Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo. (1)
(abrogato il secondo comma) (2)
L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore. _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. (2) Comma abrogato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. Le modifiche (1) e (2) hanno effetto dal 1 gennaio 2008 e si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 19 |
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