Nuova legge fallimentare

Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 188 <

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Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 189

Adunanza dei creditori

 

Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.

Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.

La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.

Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.

 

 

Art. 189

Adunanza dei creditori (1)

 

 

 

(abrogato)

 

 

 

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(1) L'intero titolo quarto è stato abrogato dall’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006 che ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

 

 

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