Nuova legge fallimentare

Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 181 <

Indice

> art. 182-bis

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 182

Provvedimenti in caso di cessione di beni

 

 

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

 

 

 

Art. 182

Provvedimenti in caso di cessione di beni

 

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. (1)

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. (2)

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. (2)

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. (2)

Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma aggiunto dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 182

   Giurisprudenza                      


Concordato preventivo con cessione dei beni – Compenso del commissario liquidatore – Liquidazione in base al risultato utile della gestione – Mancanza di risultati utili – Liquidazione al minimo di legge.

Il compenso del commissario liquidatore nominato nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere liquidato in relazione al risultato utile della liquidazione, per cui lo stesso è commisurato ad una percentuale sull'attivo realizzato. Pertanto, come per il curatore, così anche per il liquidatore, nel caso in cui l'attività svolta non abbia portato risultati utili, il compenso va determinato nel minimo di legge previsto dagli art. 1 e 2 del d.m. 8 luglio 1992, n. 570. (fb) Cassazione civile 09 aprile 2008 .


Concordato preventivo con cessione dei beni – Mandato ai liquidatori – Sospensione della prescrizione dei crediti – Sussistenza.

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, ai creditori viene conferito, per il tramite dei liquidatori giudiziali che agiscono in veste di loro rappresentanti, un mandato a liquidare i beni del debitore, così come avviene nella cessio bonorum di cui agli artt. 1977 e segg. cod. civ. E poichè i liquidatori ricevono tale investitura da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve ritenersi operante, rispetto ai crediti accertati nell’ambito del concordato, la causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 6 cod. civ. Tribunale Mantova 26 gennaio 2006 .

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