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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 18Opposizione alla dichiarazione di fallimento Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e
qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni
dall'affissione della sentenza
(1). L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la
dichiarazione di fallimento. L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al
curatore e al creditore richiedente. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza. ______________________________
(1) C. cost. 27 novembre 1980, n. 151, ha dich. l'illeg. cost.
del comma, ove prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione
decorra per il debitore dalla affissione della sent. che ne dichiara il
fallimento.
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Art. 18
Appello
Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d’appello. L’appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo 19, primo comma. Il termine per l’appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell’articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l’udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie. All’udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d’ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni. La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell’articolo 17. La sentenza che rigetta l’appello è notificata al ricorrente. Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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Art. 18 Reclamo (1)
Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni. Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della corte d’appello competente; 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello; 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni; 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma. Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. La corte provvede sul ricorso con sentenza. La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17. La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 18
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L'impugnativa della sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all'entrata in vigore della riforma del decreto legislativo n.5 del 9 gennaio 2006 (cioè dopo il 16 luglio 2006), ma in esito ad istruttoria prefallimentare instaurata anteriormente, va proposta direttamente alla corte d'appello, con il mezzo dell'appello o, se introdotta dopo il 1° gennaio 2008, con il reclamo; il regime transitorio della vecchia legge fallimentare, regolato dall'art. 150 del predetto decreto, circoscrive la sua portata infatti alla definizione dell'istruttoria, ma il provvedimento che la conclude deve rispettare il nuovo art. 16 legge fall. e così la sua impugnazione, poiché la sentenza di fallimento segna lo spartiacque tra i due regimi normativi.
Il mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata a seguito di ricorso per fallimento depositato prima del 16 luglio 2006 è l’opposizione avanti il tribunale che l’ha pronunciata e non l’appello, dovendosi, nella specie, applicare la norma transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. n. 5/2006, secondo la quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento pronunciati prima della data sopra indicata sono definiti secondo la legge anteriore.
Il potere del curatore di designazione degli avvocati previsto dall’art. 25, 6° comma L.F. è limitato ai soli casi in cui il curatore ponga in essere una attività giurisdizionale di impugnazione o contestazione di atti del giudice delegato o del Tribunale.
L’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in seguito a ricorso per fallimento depositato prima del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, deve essere proposta mediante opposizione al Tribunale che ha dichiarato il fallimento non essendo alla fattispecie applicabile l’appello previsto dalla riforma, posto che tale mezzo gravame trova la propria giustificazione nel fatto che la nuova istruttoria prefallimentare si svolge mediante un vero e proprio procedimento a cognizione piena.
L’appello contro la sentenza di fallimento previsto dall’art. 18 della legge fallimentare, nel testo novellato dal d. lgs. n. 5/2006, è esperibile unicamente avverso le sentenze pronunciate a seguito di ricorsi per fallimento presentati prima dell’entrata in vigore della novella. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal debitore contro la sentenza di fallimento pronunciata a seguito di ricorso depositato in data 26 gennaio 2006)
I procedimenti per dichiarazione di fallimento iniziati prima dell’entrata in vigore del D. lgs. n. 5/2006 debbono essere definiti e quindi decisi secondo la legge anteriore, la quale prevede che la sentenza di fallimento possa essere impugnata con opposizione avanti al Tribunale che l’ha emessa e non con reclamo alla Corte d’Appello.
E’ soggetta al rito societario la domanda con la quale il socio illimitatamente responsabile di società di persone chieda che venga accertato l’avvenuto suo recesso dalla società e quindi la revoca della dichiarazione di fallimento.
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