Nuova legge fallimentare

Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 178 <

Indice

> art. 180

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 179

Mancata approvazione del concordato

 

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli artt. 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

 

Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo

Degli accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

 

_____________________________

(1) Rubrica modificata dall’art. 145 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

 

 

 

Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo

Degli accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

 

_____________________________

(1) Rubrica modificata dall’art. 145 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

 

Art. 179

Mancata approvazione del concordato

 

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. (1)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 179

 

   Giurisprudenza                      


Concordato preventivo – Chiusura della procedura per mancato raggiungimento delle maggioranze – Dichiarazione di fallimento d’ufficio – Esclusione.

Il Tribunale, in caso di mancata approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato preventivo, non può dichiarare il fallimento del debitore, dovendosi ritenere implicitamente abrogate le disposizioni di cui agli artt. 179 e 162 ultimo comma L.F. a seguito della novella degli articoli 6 e 7 che ha soppresso l’iniziativa d’ufficio nella dichiarazione di fallimento. Tribunale Mantova 09 febbraio 2007 .

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