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Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 15 <

Indice

> art. 17

 

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 16

Sentenza dichiarativa di fallimento

 

La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

Con la sentenza il tribunale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

 

 

4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

 

5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni 20 da quello indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello stato passivo.

 

La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

 

 

 

 

 

 

 

Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto è comunicato al procuratore della Repubblica, che ne cura l'esecuzione.

 

Art. 16

Sentenza dichiarativa di fallimento

 

La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

Con la sentenza il tribunale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell’articolo 14; (1)

4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza; (2)

 

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. (3)

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma. (4)

 

 

 

(abrogato il quarto comma) (5)

 

 

_____________________________

(1) (2) (3)  nn. 3) 4) 5) sostituiti dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(4) comma sostituito dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(5) comma abrogato dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

 

Art. 16

Sentenza dichiarativa di fallimento (1)

 

Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

 

4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 16

 

 

   Giurisprudenza                      


Nuova legge fallimentare – Regime transitorio – Distinzione tra fasi del procedimento - Conseguenze.

La procedura fallimentare deve essere distinta in due fasi: quella pre-fallimentare, introdotta con ricorso e definita con la sentenza dichiarativa di fallimento, e quella concorsuale, aperta con la medesima sentenza e terminata con la chiusura del fallimento. Da ciò consegue che la sentenza di fallimento emessa dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006 deve contenere i requisiti di cui all’art. 16 nel testo modificato dal citato d. lgs. e ciò anche se il ricorso per fallimento è stato depositato prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Tribunale Mondovì 23 ottobre 2006 .


Fallimento – Ricorso anteriore al 16 luglio 2006 - Dichiarazione successiva al 16 luglio 2006 – Nuovo rito – Applicabilità.

Le dichiarazioni di fallimento pronunciate dopo il 16 luglio 2006 sulla base di ricorsi depositati in epoca anteriore, così come le procedure ad esse conseguenti, sono regolate dalle nuove norme della legge fallimentare. Tribunale Vicenza 12 ottobre 2006 .

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