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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 14Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento L'imprenditore che
chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del
tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle
perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa
ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato
ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e
l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che
vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle
cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
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Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento (1)
L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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Art. 14 Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento (1)
L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi (1), l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
_____________________________ (1) Articolo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 14
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