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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 129Giudizio di omologazione. Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte
le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al
verbale previsto dall'art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta
di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara
aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti
a sé non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza è
pubblicata per affissione. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare
opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi
almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne
i motivi. All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice
sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il
fallito; quindi procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di
procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci
giorni. Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore
deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo.
Analoga relazione può presentare il comitato dei creditori.
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Giudizio di
omologazione
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all’approvazione del concordato. L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell’articolo 26. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell’articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell’articolo 17. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all’articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell’articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 119 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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Art. 129 Giudizio di omologazione (1)
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 129
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Al tribunale in sede di omologazione del concordato fallimentare spetta di verificare la regolarità della procedura e l’esito del voto mentre, salva l’ipotesi del cram down, non gli compete alcuna valutazione in ordine alla convenienza della proposta approvata ciò desumendosi dalla eliminazione di siffatto criterio già al momento della proposizione del ricorso nonché dalla soppressione -contenuta nel previgente testo dell’art. 130 l.f.- del riferimento all’esame del merito delle proposte.
Il soggetto proponente il concordato fallimentare è legittimato a far accertare la corretta composizione dello stato passivo anche in considerazione di fatti sopravvenuti alla sua formazione, in quanto portatore di una domanda sottoposta al voto dei creditori concorsuali ammessi al passivo in chirografo.
Nella vigenza del d.lgs.n.5/06, in caso di più proposte di concordato fallimentare portate in votazione contemporaneamente, nell'ipotesi in cui entrambe abbiano riportato il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma una delle due proposte contenga la suddivisione dei creditori in classi ed abbia ottenuto il dissenso di una di queste classi, l'organo legittimato ad effettuare valutazioni comparative per verificare quale tra le diverse proposte sia da preferire è il tribunale fallimentare in sede di giudizio di omologazione.
Sulla omologazione di concordato fallimentare disciplinato dal d. lgs. 5/06 ove non siano state proposte opposizioni né si sia avuto il dissenso di una classe deve pronunciarsi, con procedura semplificata, il Collegio in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 129, IV co. l.f. senza necessità che venga attivato il procedimento previsto dall’art. 26 l.f. e, in tale fase, l’ambito del controllo rimesso al Tribunale è circoscritto alla verifica del regolare svolgimento della procedura e dell’esito della votazione. Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 127 VI co. l.f. ove la società controllata sia fallita la quale, pertanto, tramite il Curatore, può legittimamente votare nel fallimento della società controllante atteso che non sussiste il pericolo che la volontà del ceto creditorio venga condizionata da ragioni estranee alla mera valutazione in ordine alla convenienza della proposta e che il Curatore agisce non quale rappresentante della società fallita (titolare del credito) bensì quale organo di giustizia per conto e nell’interesse della massa dei creditori di quest’ultima.
Spetta al Curatore comunicare ai creditori, ex art. 129 l.f. novellato, l’avvenuta approvazione del concordato fallimentare.
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