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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
12
Morte del fallito Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la
procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con
beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di
quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella
designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del
fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue
in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art.
641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642
dello stesso codice.
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