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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 113Ripartizioni parziali Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta
per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate,
nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali,
essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;
2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento
delle quote, nonché ai creditori ammessi con riserva di presentazione del
titolo; 3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione
sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi
valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;
4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed
alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al
curatore.
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Ripartizioni parziali (1)
Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1) ai creditori ammessi con riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 102 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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