Nuova legge fallimentare

Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 112 <

Indice

> art. 113-bis

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 113

Ripartizioni parziali

 

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;

2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonché ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;

3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;

4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.

 

Art. 113

Ripartizioni parziali (1)

 

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori ammessi con riserva;

 

 

 

2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

 

3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;

 

 

 

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 102 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

 

 

 

 

 

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