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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Crediti assistiti da prelazione
I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. _____________________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006. |
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L'art. 38 del T.U. delle leggi sul credito fondiario (nella parte in cui prevede che gli interessi producano, di pieno diritto, interessi dal giorno della scadenza) non può essere applicato in deroga alla disciplina contenuta nell'art. 54, 3° co. legge fallimentare, il quale, per quanto attiene agli interessi, richiama la disciplina prevista dall'art. 2855 del codice civile.
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