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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
109
Procedimento di distribuzione della somma ricavata Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma
ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da
attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da
liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme
alle spese di procedura e di amministrazione.
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Art.
109
Procedimento di distribuzione della somma ricavata Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
_____________________________ (1) Articolo così modificato dall’art. 97 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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