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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 108
Modalità della vendita degli immobili
La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice
delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei
creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto
di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, ove la
ritenga più vantaggiosa.
Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su
istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo
quanto disposto dall'articolo 578 del codice di procedura civile.
Il giudice che procede può sospendere la vendita, quando
ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.
Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato
dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di
prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti.
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Art. 108 Poteri del giudice delegato
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 95 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.
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Art. 108 Poteri del giudice delegato
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. (1) _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 108 |
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Nel procedimento di concordato fallimentare regolato dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 5/06 ove manchi la suddivisione dei creditori in classi è preclusa al Giudice delegato ogni valutazione in ordine alla convenienza della proposta e, in ogni caso, allo stesso non è consentito svolgere alcuna considerazione in ordine alla adeguatezza delle garanzie offerte, atteso che la loro indicazione non costituisce più un requisito di ammissibilità della proposta concordataria; al Giudice delegato è invece consentito, oltre al controllo di legittimità, quello volto a verificare la completezza delle informazioni fornite dal Curatore onde consentire ai creditori una consapevole espressione del loro voto. Nel concordato fallimentare la sospensione della liquidazione dell’attivo deve ritenersi ora disciplinata dall’art. 108 l.f. novellato e, fra gli interessati di cui fa cenno tale norma, va annoverato anche il soggetto proponente il concordato, potendo la prosecuzione dell’attività di liquidazione contrastare se non pregiudicare gli obiettivi avuti di mira con la proposta, sicché l’istanza può trovare accoglimento ove sussistano gravi motivi da valutarsi anche con riguardo all’interesse del proponente.
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