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Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 9-ter <

Indice

> art. 11

 

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 10

Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

 

L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (1).

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(1) C. cost. 21 luglio 2000, n. 319, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, ove non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.

 

 

Art. 10

Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

 

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

  

Art. 10

Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

 

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma. (1)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 10

 

 

   Giurisprudenza                      


Imprenditore individuale - Mancata cancellazione dell’iscrizione presso la Camera di Commercio - Applicabilità dell’art. 10 II co. l.f. – Insussistenza.

L’imprenditore individuale che risulti ancora iscritto presso la Camera di Commercio non può dimostrare, agli effetti di cui all’art. 10 l.f., il diverso momento dell’effettiva cessazione dell’attività, poiché la regola stabilita dal secondo comma dell’art. 10 l.f., introducendo una deroga rispetto a quella contenuta nel primo comma, concerne solamente gli imprenditori che siano stati cancellati dall’apposito albo. Tribunale Mantova 26 aprile 2007 .


Dichiarazione di fallimento – Prova della effettiva cessazione dell’attività – Ammissibilità – Limiti. Dichiarazione di fallimento – Mancato raggiungimento dei parameri dimensionali – Indagine sulla natura di piccolo imprenditore – Esclusione.

La dimostrazione circa il diverso momento dell’effettiva cessazione dell’attività ex art. 10 l.f. può essere data solo con riguardo agli imprenditori individuali ed a quelli collettivi che siano stati cancellati d’ufficio mentre per le società che risultino ancora iscritte all’apposito registro il termine in questione comincia a decorrere dal momento della avvenuta cancellazione. Il mancato raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dall’art. 1 l.f. comporta la sottrazione dell’imprenditore al fallimento senza che occorra ulteriormente indagare se costui sia da considerare piccolo alla stregua dei criteri previsti dall’art. 2083 c.c. Tribunale Mantova 01 febbraio 2007 .

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