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Sezione III - Massimari di giurisprudenza

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 1 <

Indice

> art. 2

 

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
 

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata

  

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali (1).

____________________________

(1) C. cost. 22 dicembre 1989, n. 570, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove prevede che quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1) (2)

 

 

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

 

 

 

 

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

 

 

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

 _____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1)

 

 

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 1

 

 


Dichiarazione di fallimento – Requisiti dimensionali – Superamento dei parametri in periodo anteriore agli ultimi tre esercizi – Irrilevanza.

Con riferimento ai requisiti dimensionali di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 legge fall., è irrilevante il loro superamento avvenuto in periodo anteriore gli ultimi tre esercizi precedenti la data del deposito del ricorso per fallimento, posto che il legislatore ha ritenuto, ai fini della valutazione dell’insolvenza, che il dato precedente tale periodo non fosse più idoneo a rispecchiare l’elemento dimensionale dell’impresa. Tribunale Roma 18 giugno 2008 .


Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati nell'art. 1 l. fall. – Presunzione di superamento - Applicabilità ai piccoli imprenditori – Esclusione.

L’attuale formulazione dell’art. 1 della legge fallimentare esclude che per la individuazione delle imprese fallibili sia necessario raccordarsi anche con la disposizione di cui all’art. 2083 cod. civ., essendo sufficiente il superamento di uno dei requisiti dimensionali previsti dal secondo comma. Non si può tuttavia dimenticare che il legislatore delegante aveva autorizzato soltanto l'estensione delle aree di esenzione del fallimento (e non la loro soppressione) sicchè il giudice deve sempre verificare in concreto che l'imprenditore non sia nè un ente pubblico né un piccolo imprenditore. Conseguentemente coloro che appartengono ad una delle categorie civilistiche descritte dall'art. 2083 c.c. sono sottratti al regime delle presunzioni, e possono quindi essere dichiarati falliti solo se, in concreto, si sia acquisita nei loro confronti la prova di una dimensione superiore ai parametri di cui al secondo comma della legge fallimentare. Tribunale Salerno 07 aprile 2008 .


Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati nell'art. 1 l. fall. – Presunzione di non superamento per i piccoli imprenditori.

Le norme sul presupposto soggettivo affermano due regole generali: la fallibilità delle medie e grandi imprese (con esclusione di quelle soggette alla sola liquidazione coatta amministrativa o alla procedura di amministrazione straordinaria) e la non fallibilità delle piccole imprese. Il secondo comma dell’art. 1 l. fall., rispetto alla prima regola introduce una deroga, rispetto alla seconda regola circoscrive ulteriormente la nozione di piccolo imprenditore non fallibile, escludendo dalla sfera di inoperatività della legge fallimentare quelle imprese che, pur lavorando in via esclusiva o principale con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, abbiano tuttavia raggiunto determinati livelli di patrimonio, ricavi o indebitamento. Posta la regola generale di non fallibilità della piccola impresa, la delimitazione del suo ambito operata dalla legge speciale non può essere concepita, come per le medie imprese, alla stregua di fatto impeditivo (di natura meramente processuale, o sostanziale se si ritiene che la nuova disciplina fallimentare abbia attribuito al creditore un diritto soggettivo al fallimento del proprio debitore - imprenditore insolvente), che spetta al debitore dimostrare per paralizzare l’azione del creditore. Al contrario, per le imprese non aventi le caratteristiche indicate dall’art. 2083 c.c., la regola generale di fallibilità impone al resistente, che contesti il superamento delle soglie, l’onere non solo di allegazione ma anche di prova del possesso in capo al resistente congiunto dei requisiti. Tribunale Salerno 07 aprile 2008 .


Procedura concorsuale aperta in Ucraina – Contemporanea pendenza di procedura esecutiva in Italia – Improcedibilità – Esclusione – Applicazione degli artt. 51, 168 e 188 l fall. - Esclusione – Principio di territorialità del fallimento – Applicabilità.

In mancanza di apposite convenzioni internazionali in materia, la procedura concorsuale aperta in Ucraina non comporta nè l’improcedibilità del processo esecutivo individuale pendente in Italia, non essendo applicabili gli artt. 51, 168, 188 della legge fallimentare italiana, nè la sospensione dello stesso, sulla scorta della normativa ucraina, essendo operante il principio cd. di "territorialità" del fallimento, per cui la sentenza straniera – laddove riconosciuta – non può produrre in Italia quegli effetti necessariamente vincolati al presupposto che la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata dall’autorità giudiziaria italiana e che la procedura fallimentare si svolga ed operi sotto il controllo della medesima (ferma restando l’operatività della statuizione relativa allo stato di insolvenza e degli altri effetti). (Trib. Napoli 10.1.2008)   Tribunale Napoli 10 gennaio 2008 .


Imprenditore agricolo – Requisiti – Società commerciale – Oggetto dell’attività – Rilevanza.
Dichiarazione di fallimento di società commerciale - Requisiti dimensionali – Investimenti – Criterio temporale – Applicazione analogica – Ammissibilità.

Anche gli enti costituiti in forma di società commerciale (nel caso di specie s.a.s.) possono assumere la veste di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. dovendosi avere riguardo unicamente alla natura dell’attività esercitata, quale che sia la complessità organizzativa assunta dall’azienda.
L’attività di commercio di bovini, di mangimi e loro integratori per uso zootecnico nonché di prodotti agricoli in genere non può considerarsi connessa ai sensi dell’art. 2135 I e III co. c.c. ove difetti la prova che essa derivi, in via prevalente, dall’esercizio delle attività c.d. agricole principali (di quelle cioè elencate al primo comma della norma in esame).
In difetto di specifica indicazione normativa dell’arco temporale rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito degli investimenti previsto dall’art. 1 l.f. nel testo novellato dal d. lgs.5/06,   debbono prendersi in considerazione, nel caso di società commerciale, gli ultimi tre esercizi dovendosi fare ricorso, in via analogica, al criterio stabilito nella medesima norma a proposito dei ricavi e fissato altresì nell’art. 14 l.f., avendo riguardo alla data di deposito del ricorso di fallimento.
Tribunale Mantova 30 agosto 2007
.


Fallimento - Parametri dimensionali – Eccezione in senso stretto – Onere della prova.

Nel sistema della legge fallimentare l’imprenditore commerciale è soggetto in linea generale ad essere dichiarato fallito come si evince dalla formulazione letterale della prima parte dell’art. 1, comma 1, l.f. e la sottrazione a tale principio viene a configurarsi come eccezione in senso tecnico da formularsi da parte del debitore interessato il quale pertanto è tenuto a provare gli elementi fondativi della situazione esimente fatta valere, con la conseguenza che l’attività di indagine del giudice non può prestarsi a supplire l’onere gravante sull’interessato. Appello Milano 29 giugno 2007 .


Fallimento – Fallibilità – Piccolo Imprenditore – Dimensioni impresa – Onere della prova – Grava sul debitore.

Nella fase prefallimentare il debitore ha l’onere di fornire la prova delle dimensioni dell’impresa e su di lui ricadono le conseguenze del mancato assolvimento. Tribunale Vicenza 10 maggio 2007 .


Fallimento – Art. 1 l.f. - Attività imprenditoriale di durata inferiore al triennio -  Ricavi lordi - Ambito temporale di riferimento - Computo della fase di liquidazione - Esclusione.

Ove l’attività imprenditoriale abbia avuto durata inferiore al triennio, al fine di stabilire se siano stati superati i parametri stabiliti dall’art. 1 l.f. si deve avere riguardo ai ricavi lordi realizzati dall’inizio dell’attività e cioè a quelli maturati dall’impresa nel corso del suo effettivo e normale esercizio stante il collegamento posto dalla norma fra la durata e l’attività mentre non si può tener conto del successivo periodo in cui la società è stata posta in liquidazione stante la diversa natura di tale fase di esistenza dell’impresa cui non può attribuirsi valore indicativo delle sue reali dimensioni. Tribunale Mantova 08 maggio 2007 .


Dichiarazione di fallimento – Parametri dimensionali dell’impresa – Capitale investito –Nozione.

Ai fini dell’accertamento del requisito di cui all’art. 1, lett. a) legge fall., per capitale investito deve intendersi ogni investimento effettuato con riferimento al tempo del suo impiego e non solo a quella parte residua esistente al momento della conclamata insolvenza. Per l’individuazione del capitale investito si deve fare riferimento all’attivo di bilancio, costituito dalla sommatoria delle attività correnti (capitale circolante) e cioè da rimanenze, crediti, liquidità ed attività fisse (il c.d. capitale fisso, composto a sua volta da immobilizzazioni materiali ed immateriali. Appello Brescia 21 febbraio 2007 .


Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa – Definizione di piccolo imprenditore – Richiamo all’art. 2083 cod. civ. – Esclusione. Dichiarazione di fallimento – Presupposti soggettivi ed oggettivi – Disponibilità delle parti – Esclusione. Dichiarazione di fallimento – Presupposti – Normativa di interesse pubblico – Deroga al sistema probatorio – Onere della prova a carico del debitore in mancanza di allegazione del ricorrente – Esclusione.

L’attuale formulazione “in negativo” dell’art. 1 della legge fallimentare esclude che per la definizione di piccolo imprenditore sia necessario raccordarsi anche con la disposizione di cui all’art. 2083 cod. civ. I presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento non rientrano tra le situazioni giuridiche rimesse alla volontà negoziale delle parti interessate. I creditori potrebbero "rimettere" le obbligazioni nei loro confronti di un certo imprenditore, oppure stipulare un pactum de non petendo pluridecennale – così da "sterilizzare" gli impegni che altrimenti l’altro non sarebbe "più in grado di soddisfare regolarmente", come recita l’immutato art. 5 co. II L.F. – ma né essi né il debitore possono prescindere dall’insolvenza in senso tecnico, onde giungere al fallimento od invece evitarlo. L’imprenditore fallisce quando è "insolvente" e "non piccolo", ma ove anche dichiarasse contra se di essere tale, non per questo il giudizio dovrebbe senz’altro fondarsi su quella sua "ammissione"; anzi, il Tribunale sarebbe pacificamente tenuto a rigettare l’istanza di fallimento – anche "in proprio" – una volta riconosciuto che le relative affermazioni fossero difformi dalla realtà dei fatti e lo stesso principio vale per tutte le altre "condizioni" di fallibilità a cominciare dall’avvenuta scadenza del termine di cessazione dell’esercizio d’impresa.  Le regole dettate in tema di presupposti per la dichiarazione di fallimento ineriscono a materie "di interesse pubblico" che non tollerano deroghe al regime probatorio in tema di circostanze "costitutive" ed "impeditive" della fattispecie. Sono pertanto inammissibili – se non come descrizione di una modalità formativa del "libero convincimento" del Giudice – le ipotesi di regole che pretendano di far gravare sul debitore il rischio di una probatio semiplena, sanzionando altresì il suo "silenzio" anche in mancanza di ogni allegazione idonea dei richiesti il fallimento. Tribunale Bologna 20 febbraio 2007 .


Dichiarazione di fallimento – Prova della effettiva cessazione dell’attività – Ammissibilità – Limiti. Dichiarazione di fallimento – Mancato raggiungimento dei parameri dimensionali – Indagine sulla natura di piccolo imprenditore – Esclusione.

La dimostrazione circa il diverso momento dell’effettiva cessazione dell’attività ex art. 10 l.f. può essere data solo con riguardo agli imprenditori individuali ed a quelli collettivi che siano stati cancellati d’ufficio mentre per le società che risultino ancora iscritte all’apposito registro il termine in questione comincia a decorrere dal momento della avvenuta cancellazione. Il mancato raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dall’art. 1 l.f. comporta la sottrazione dell’imprenditore al fallimento senza che occorra ulteriormente indagare se costui sia da considerare piccolo alla stregua dei criteri previsti dall’art. 2083 c.c. Tribunale Mantova 01 febbraio 2007 .


Art. 1 legge fallimentare - Disciplina transitoria – Criteri dimensionali – Criteri di individuazione - Onere della prova.

. Tribunale Piacenza 22 gennaio 2007 .


Fallimento - Parametri dimensionali ex art. 1 l.f. come novellato dal d. lgs. 5/06.

Ai fini della determinazione del capitale investito ai sensi dell’art. 1 l.f. deve tenersi conto anche di quello immesso da terzi nonché dei crediti. Il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.f. costituisce condizione sufficiente affinché il debitore vada considerato come piccolo imprenditore. Tribunale Mantova 19 settembre 2006 .

 

 

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